Codice civile
Art. 1641 c.c. — Scorte vive
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Quando la dotazione del fondo comprende bestiame fornito dal locatore, si applicano le regole successive sulle scorte vive, salvo patti diversi e altre disposizioni applicabili.
La norma introduce un regime particolare per proprietà, rischio, frutti e riconsegna degli animali. Prima di applicarlo va accertato che il bestiame sia parte della dotazione produttiva consegnata con il fondo e non oggetto di una diversa vendita o concessione autonoma.
Ricostruire inventario, provenienza degli animali, accordi e disciplina sanitaria o speciale dell'allevamento.
Esempio pratico
Un fondo viene affittato con capi da lavoro inventariati dal proprietario: le parti indicano numero e caratteristiche per disciplinare rischio e restituzione.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.