Codice civile
Art. 1643 c.c. — Rischio della perdita del bestiame
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il rischio della perdita del bestiame consegnato passa all'affittuario dal momento della ricezione, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente.
La norma separa proprietà degli animali e sopportazione del rischio: il locatore può restare proprietario mentre l'affittuario assume le conseguenze delle perdite. Occorre identificare consegna effettiva, causa della perdita, patti e obblighi di custodia.
Non confondere rischio fortuito con responsabilità per colpa e verificare assicurazioni o discipline speciali.
Esempio pratico
Un capo inventariato muore per un evento non imputabile dopo la consegna. Le parti controllano l'accordo sul rischio e il valore da regolare nella riconsegna.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.