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Codice civile

Art. 1643 c.c. — Rischio della perdita del bestiame 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il rischio della perdita del bestiame consegnato passa all'affittuario dal momento della ricezione, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente.

La norma separa proprietà degli animali e sopportazione del rischio: il locatore può restare proprietario mentre l'affittuario assume le conseguenze delle perdite. Occorre identificare consegna effettiva, causa della perdita, patti e obblighi di custodia.

Non confondere rischio fortuito con responsabilità per colpa e verificare assicurazioni o discipline speciali.

Esempio pratico

Un capo inventariato muore per un evento non imputabile dopo la consegna. Le parti controllano l'accordo sul rischio e il valore da regolare nella riconsegna.

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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