Codice civile
Art. 1725 c.c. — Revoca del mandato oneroso
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La revoca anticipata di un mandato oneroso a termine o per un affare determinato può obbligare il mandante a risarcire il danno.
La giusta causa esclude tale conseguenza. Nel mandato a tempo indeterminato rileva anche il congruo preavviso: la facoltà di porre fine al rapporto resta distinta dall'eventuale responsabilità per una cessazione intempestiva.
Provare onerosità, durata, danno e assenza di giusta causa; distinguere il regime a termine da quello senza termine.
Esempio pratico
Un'impresa revoca senza motivo, due mesi dopo la firma, un incarico annuale remunerato: il mandatario può chiedere il danno provato per la revoca anticipata.
Giurisprudenza
Revoca anticipata dell’amministratore
Corte di cassazione, n. 7874, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La revoca dell’amministratore di condominio prima della scadenza può dare luogo al risarcimento del danno in assenza di giusta causa.
Fonte →