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Codice civile

Art. 1727 c.c. — Rinunzia del mandatario 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mandatario che rinuncia senza giusta causa può rispondere dei danni causati al mandante.

Se l'incarico è a tempo indeterminato, conta anche il congruo preavviso. In ogni caso la rinuncia deve essere comunicata in modo e tempo che permettano al mandante di provvedere altrimenti, evitando un'interruzione dannosa dell'affare.

Valutare giusta causa, preavviso, urgenza dell'affare e danno effettivo; il diritto di rinunciare non elimina i doveri di correttezza.

Esempio pratico

Un mandatario lascia un acquisto alla vigilia della scadenza senza avvisare: se il mandante perde l'occasione per questo, può chiedere il danno.

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