Codice civile
Art. 1855 c.c. — Operazione a tempo indeterminato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per un'operazione bancaria in conto corrente senza termine, ciascuna parte può recedere con il preavviso previsto dagli usi o, se mancano, entro quindici giorni.
La previsione permette di sciogliere un rapporto non vincolato a una scadenza, ma il recesso deve essere comunicato e coordinato con la liquidazione dei saldi e gli incarichi in corso.
Verificare se l'operazione è davvero a tempo indeterminato, gli usi pertinenti e le clausole valide; apertura di credito e altre operazioni possono avere regole proprie.
Esempio pratico
Una banca e un cliente non hanno fissato una scadenza per l'operazione in conto: il cliente comunica il recesso osservando il termine d'uso o, in mancanza, quindici giorni.