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Codice civile

Art. 1856 c.c. — Esecuzione d'incarichi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La banca che esegue un incarico del cliente risponde secondo le regole del mandato. Se l'operazione deve compiersi dove non ha filiali, può incaricare un'altra banca o un corrispondente.

Il rapporto comporta diligenza nell'esecuzione delle istruzioni, informazione e rendiconto secondo la natura dell'incarico; il ricorso a un corrispondente non cancella il quadro degli obblighi verso il cliente.

Valutare contenuto dell'ordine, tempi, causale di un errore e disciplina speciale dei pagamenti; l'articolo non trasforma ogni operazione bancaria in mandato.

Esempio pratico

Un cliente ordina alla banca un pagamento in una piazza senza filiali: l'istituto può servirsi di una banca corrispondente, restando rilevanti le istruzioni ricevute.

Giurisprudenza

  • Ordine bancario arrivato con canale anomalo

    Corte di cassazione, n. 23580, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La corrispondenza della firma a quella depositata non basta sempre a escludere responsabilità della banca se l'ordine presenta anomalie che richiedono verifiche diligenti.

    Fonte →

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