Codice civile
Art. 1856 c.c. — Esecuzione d'incarichi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La banca che esegue un incarico del cliente risponde secondo le regole del mandato. Se l'operazione deve compiersi dove non ha filiali, può incaricare un'altra banca o un corrispondente.
Il rapporto comporta diligenza nell'esecuzione delle istruzioni, informazione e rendiconto secondo la natura dell'incarico; il ricorso a un corrispondente non cancella il quadro degli obblighi verso il cliente.
Valutare contenuto dell'ordine, tempi, causale di un errore e disciplina speciale dei pagamenti; l'articolo non trasforma ogni operazione bancaria in mandato.
Esempio pratico
Un cliente ordina alla banca un pagamento in una piazza senza filiali: l'istituto può servirsi di una banca corrispondente, restando rilevanti le istruzioni ricevute.
Giurisprudenza
Ordine bancario arrivato con canale anomalo
Corte di cassazione, n. 23580, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La corrispondenza della firma a quella depositata non basta sempre a escludere responsabilità della banca se l'ordine presenta anomalie che richiedono verifiche diligenti.
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