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Codice civile

Art. 1857 c.c. — Norme applicabili 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Alle operazioni bancarie regolate in conto corrente si applicano espressamente le regole su spese e commissioni, crediti verso terzi salvo incasso e approvazione del conto.

È un rinvio selettivo al conto corrente ordinario: non importa in blocco tutte le disposizioni di quel contratto nel conto bancario, che mantiene una struttura propria.

Occorre applicare soltanto le norme richiamate e verificarne compatibilità e specialità bancaria; non dedurre automaticamente un anatocismo o altre regole dal rinvio.

Esempio pratico

Una banca accredita un assegno salvo incasso: per la disciplina dell'operazione si usa il rinvio all'art. 1829, non ogni regola del conto corrente ordinario.

Giurisprudenza

  • Contestazione specifica delle scritture

    Corte di cassazione, sez. 1 - , Ordinanza n. 18352, 2023, Rv. 667944-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel conto bancario l'estratto comunque portato a conoscenza del cliente o del garante richiede una contestazione specifica delle partite; un diniego generico non basta.

    Fonte →

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