Codice civile
Art. 1857 c.c. — Norme applicabili
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Alle operazioni bancarie regolate in conto corrente si applicano espressamente le regole su spese e commissioni, crediti verso terzi salvo incasso e approvazione del conto.
È un rinvio selettivo al conto corrente ordinario: non importa in blocco tutte le disposizioni di quel contratto nel conto bancario, che mantiene una struttura propria.
Occorre applicare soltanto le norme richiamate e verificarne compatibilità e specialità bancaria; non dedurre automaticamente un anatocismo o altre regole dal rinvio.
Esempio pratico
Una banca accredita un assegno salvo incasso: per la disciplina dell'operazione si usa il rinvio all'art. 1829, non ogni regola del conto corrente ordinario.
Giurisprudenza
Contestazione specifica delle scritture
Corte di cassazione, sez. 1 - , Ordinanza n. 18352, 2023, Rv. 667944-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel conto bancario l'estratto comunque portato a conoscenza del cliente o del garante richiede una contestazione specifica delle partite; un diniego generico non basta.
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