Codice civile
Art. 1880 c.c. — Modalità del pagamento della rendita
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia
Testo dell'articolo
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La rendita vitalizia contrattuale matura in proporzione ai giorni vissuti dalla persona di riferimento, salvo che sia pattuito il pagamento di rate anticipate.
Nel caso di rate anticipate, ciascuna rata si acquista interamente dal giorno della sua scadenza; nel pagamento posticipato si calcola invece la quota relativa al periodo vissuto.
Verificare cadenza, anticipo o posticipo e data del decesso; la norma parla di rendita costituita mediante contratto.
Esempio pratico
La rendita mensile è pagabile in anticipo il primo giorno del mese: se la persona muore il dieci, la rata già scaduta è acquisita per intero.