Codice civile
Art. 1879 c.c. — Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia
Testo dell'articolo
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Salvo accordo contrario, il debitore della rendita vitalizia non può liberarsi offrendo di restituire il capitale e deve continuare a pagare per la durata stabilita, anche se la prestazione diviene onerosa.
La regola conserva l'alea assunta all'origine: la durata effettiva della vita di riferimento può rendere la rendita più costosa del valore inizialmente trasferito.
Verificare eventuale patto di riscatto e la causa del contratto; la maggiore onerosità dovuta alla longevità non attribuisce da sola una facoltà di scioglimento.
Esempio pratico
Dopo molti anni le rate pagate superano il capitale ricevuto: il debitore non può imporre il rimborso del capitale al posto delle rate se manca un patto.