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Codice civile

Art. 1911 c.c. — Coassicurazione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nella coassicurazione il medesimo rischio è ripartito fra più assicuratori per quote determinate; ciascuno risponde entro la propria quota, anche se la polizza è unica.

La ripartizione nasce dall'assetto contrattuale noto alle parti e si distingue dalle polizze separatamente sottoscritte sullo stesso rischio.

Verificare quote e sottoscrizioni, eventuali poteri della delegataria e patti sulla gestione del sinistro; non presumere solidarietà tra compagnie.

Esempio pratico

Tre compagnie assicurano con una sola polizza un impianto, rispettivamente per 50%, 30% e 20%: ciascuna paga la quota di indennizzo di sua competenza.

Giurisprudenza

  • Quote parziarie nella coassicurazione

    Corte di cassazione, n. 21848, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Ogni coassicuratore assume una obbligazione limitata alla propria quota anche se il contratto è contenuto in una sola polizza.

    Fonte →

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