Codice civile
Art. 1911 c.c. — Coassicurazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nella coassicurazione il medesimo rischio è ripartito fra più assicuratori per quote determinate; ciascuno risponde entro la propria quota, anche se la polizza è unica.
La ripartizione nasce dall'assetto contrattuale noto alle parti e si distingue dalle polizze separatamente sottoscritte sullo stesso rischio.
Verificare quote e sottoscrizioni, eventuali poteri della delegataria e patti sulla gestione del sinistro; non presumere solidarietà tra compagnie.
Esempio pratico
Tre compagnie assicurano con una sola polizza un impianto, rispettivamente per 50%, 30% e 20%: ciascuna paga la quota di indennizzo di sua competenza.
Giurisprudenza
Quote parziarie nella coassicurazione
Corte di cassazione, n. 21848, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Ogni coassicuratore assume una obbligazione limitata alla propria quota anche se il contratto è contenuto in una sola polizza.
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