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Art. 743 c.c. — Società contratta con l'erede 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il guadagno derivante da una società realmente stipulata tra defunto ed erede non va conferito se manca frode e le condizioni risultano da un atto di data certa. Si tutelano così rapporti economici autentici, distinti dalle liberalità dissimulate.

Esempio pratico

Il figlio documenta un accordo societario di data certa e utili ricevuti secondo condizioni genuine: questi non diventano donazioni per il solo rapporto familiare.

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