Codice civile
Art. 743 c.c. — Società contratta con l'erede
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione
Testo dell'articolo
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il guadagno derivante da una società realmente stipulata tra defunto ed erede non va conferito se manca frode e le condizioni risultano da un atto di data certa. Si tutelano così rapporti economici autentici, distinti dalle liberalità dissimulate.
Esempio pratico
Il figlio documenta un accordo societario di data certa e utili ricevuti secondo condizioni genuine: questi non diventano donazioni per il solo rapporto familiare.