Codice civile
Art. 816 c.c. — Universalità di mobili
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo I — Dei beni in generale
Testo dell'articolo
È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Più cose mobili appartenenti allo stesso proprietario e destinate a una funzione unitaria formano un’universalità. L’insieme può essere oggetto di rapporti giuridici, ma ciascun componente può anche essere trattato separatamente.
Esempio pratico
Una raccolta libraria di un unico proprietario può essere trasferita nel suo complesso oppure attraverso la vendita di singoli volumi.
Giurisprudenza
Azienda venduta con riserva della proprietà
Corte di cassazione, sez. II, n. 20191, 2007 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La pronuncia richiamata descrive la successiva vendita dell’azienda da parte di chi l’aveva acquistata con riserva di proprietà come circolazione di un bene altrui, non come contratto automaticamente nullo. La qualificazione dell’insieme impedisce, in quel caso, di invocare la protezione immediata del semplice possesso propria dei singoli mobili.
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