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Art. 826 c.c. — Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni 

Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo II — Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I beni degli enti territoriali che non rientrano nel demanio formano il patrimonio. La norma individua categorie indisponibili e include i beni destinati a un pubblico servizio, distinguendoli dal patrimonio disponibile.

Esempio pratico

Un immobile comunale usato da un operatore socio-assistenziale non va qualificato indisponibile senza verificare la destinazione giuridica al servizio pubblico.

Giurisprudenza

  • Immobile comunale e servizio socio-assistenziale

    Corte di cassazione, sez. U, ordinanza n. 21991, 2020, Rv. 659283-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La concessione onerosa a un operatore privato non rende da sola indisponibile l’immobile comunale. In assenza dell’atto di destinazione al pubblico servizio indicato nel caso, la restituzione attiene al rapporto privatistico e alla giurisdizione ordinaria.

    Fonte →

Note

Il riferimento alla dotazione della Corona è conservato nella citazione originaria come elemento del contesto monarchico storico, non come categoria patrimoniale attuale.

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