Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 828 c.c. — Condizione giuridica dei beni patrimoniali 

Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo II — Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I beni patrimoniali pubblici seguono le disposizioni particolari che li riguardano e, per il resto, le regole civili. Quelli indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi di legge.

Esempio pratico

Chi occupa a lungo un bene destinato all’edilizia pubblica non può presumere di avere acquistato un diritto incompatibile con tale funzione.

Giurisprudenza

  • Beni pubblici non territoriali e usucapione incompatibile

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 19951, 2023, Rv. 668147-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La Corte esclude l’acquisto per usucapione di diritti che sottrarrebbero il bene di un ente pubblico non territoriale alla funzione di edilizia per persone non abbienti. La destinazione può cessare soltanto con i modi consentiti dalla legge.

    Fonte →

Articoli collegati