Codice civile
Art. 868 c.c. — Regolamento protettivo dei corsi d'acqua
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IV — Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Testo dell'articolo
I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I proprietari vicini a corsi d'acqua pericolosi possono essere chiamati a concorrere alle opere necessarie per regolarli. L'obbligo può esistere anche senza un piano di bonifica, ma forme e criteri derivano dalle leggi speciali. La prossimità al corso d'acqua non attribuisce al privato libertà di modificarne il tracciato.
Esempio pratico
Un torrente minaccia campi e abitazioni e sono programmate opere di difesa. I proprietari interessati verificano il provvedimento che dispone il concorso e il criterio di riparto.
Note
Rinvio a leggi speciali: accertare disciplina territoriale, competenze attuali e provvedimenti pertinenti. I riferimenti storici non fondano automaticamente obblighi o poteri attuali.