Codice civile
Art. 870 c.c. — Comparti
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione V — Della proprietà edilizia
Testo dell'articolo
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando il piano prevede un comparto edificatorio, i titolari devono coordinare i loro rapporti per renderne possibile l'attuazione. Possono organizzarsi in consorzio. Il mancato accordo può sfociare nell'espropriazione soltanto secondo la disciplina speciale, non per iniziativa privata.
Esempio pratico
Un comparto richiede accessi e spazi comuni su più proprietà. I titolari concordano l'assetto attuativo, senza poter imporre unilateralmente il trasferimento della proprietà altrui.
Giurisprudenza
Comparto e soggetto beneficiario dell'espropriazione
Corte di cassazione, sez. I, n. 10287, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel comparto descritto il comune emette il provvedimento espropriativo, mentre il consorzio ne beneficia. Le controversie sull'indennità o sui danni vanno perciò ricondotte al soggetto cui è riferibile il rapporto, senza identificare automaticamente nell'ente comunale il debitore.
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