Codice civile
Art. 891 c.c. — Distanze per canali e fossi
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per fossi e canali la distanza ordinaria dal confine corrisponde alla profondità dello scavo, salvo regole locali diverse. La misura parte dal ciglio più vicino e la sponda deve avere pendenza naturale o sostegno. Il codice specifica come misurare quando il confine segue un fosso comune o una via privata.
Esempio pratico
Un canale profondo un metro e ottanta viene progettato vicino al confine. Prima dello scavo si verifica la distanza dal ciglio e il sostegno della sponda.
Giurisprudenza
Terrapieno e distanza dello scavo
Corte di cassazione, sez. II, n. 22493, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il riporto artificiale e il suo contenimento possono essere rilevanti come costruzione. Nel caso descritto, separare successivamente il muro dalla massa di terra non ha eliminato automaticamente il problema delle distanze dello scavo.
Fonte →