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Codice civile

Art. 877 c.c. — Costruzioni in aderenza 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Costruire in aderenza significa accostare la propria fabbrica al muro vicino senza scaricarvi l'appoggio. Il codice consente questa soluzione senza acquisire la comunione, nei casi ammessi. Se si utilizza la striscia intermedia contemplata dall'art. 875, rimane il pagamento del terreno.

Esempio pratico

Due pareti vengono affiancate sul confine, ma il nuovo edificio ha sostegni autonomi. L'intervento richiede di verificare che non utilizzi strutturalmente il muro preesistente.

Giurisprudenza

  • Condanna alternativa e costruzione in aderenza

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 10329, 2025, Rv. 674747-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel sistema della prevenzione, la decisione può imporre al costruttore successivo di eliminare l'illegittimità arretrando oppure avanzando sino al fabbricato preesistente in aderenza. L'alternativa opera entro le facoltà effettivamente consentite.

    Fonte →

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