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Art. 967 c.c. — Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione 

Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.

Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.

In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi acquista l’enfiteusi risponde con il precedente titolare dei canoni non pagati. Il precedente titolare non è liberato prima della notificazione dell’acquisto al concedente. Anche il trasferimento del diritto del concedente deve essere notificato all’enfiteuta per pretenderne l’adempimento.

Esempio pratico

L’enfiteuta vende il diritto ma non notifica l’atto al concedente: verifica gli obblighi che rimangono a suo carico.

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