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Codice civile

Art. 126 c.c. — Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Durante il giudizio di nullità, il tribunale può disporre una separazione temporanea su domanda di uno dei coniugi. Se uno o entrambi sono minori o interdetti, può farlo anche d’ufficio. È una misura provvisoria legata al giudizio, non una dichiarazione anticipata di nullità né una pronuncia automatica di addebito.

Esempio pratico

Mentre si discute la validità del matrimonio, uno sposo chiede di vivere separato: il tribunale valuta la misura temporanea.

Giurisprudenza

  • Separazione temporanea durante il giudizio di nullità

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 7594, 2001 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La separazione disposta mentre si discute della validità del matrimonio ha funzione provvisoria. Se il matrimonio viene dichiarato nullo, il provvedimento è assorbito dalla decisione; se la domanda di nullità è respinta, viene meno la sua base, restando possibile chiedere la separazione con il procedimento ordinario.

    Fonte →

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