Codice civile
Art. 126 c.c. — Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio
Testo dell'articolo
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Durante il giudizio di nullità, il tribunale può disporre una separazione temporanea su domanda di uno dei coniugi. Se uno o entrambi sono minori o interdetti, può farlo anche d’ufficio. È una misura provvisoria legata al giudizio, non una dichiarazione anticipata di nullità né una pronuncia automatica di addebito.
Esempio pratico
Mentre si discute la validità del matrimonio, uno sposo chiede di vivere separato: il tribunale valuta la misura temporanea.
Giurisprudenza
Separazione temporanea durante il giudizio di nullità
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 7594, 2001 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La separazione disposta mentre si discute della validità del matrimonio ha funzione provvisoria. Se il matrimonio viene dichiarato nullo, il provvedimento è assorbito dalla decisione; se la domanda di nullità è respinta, viene meno la sua base, restando possibile chiedere la separazione con il procedimento ordinario.
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