Codice civile
Art. 127 c.c. — Intrasmissibilità dell'azione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio
Testo dell'articolo
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il diritto di impugnare il matrimonio, come regola, non si trasmette agli eredi. Se però il giudizio era già pendente alla morte dell’attore, gli eredi possono proseguirlo. Occorre distinguere questa prosecuzione dalle eventuali azioni proprie spettanti a terzi per un interesse legittimo e attuale.
Esempio pratico
Uno sposo muore dopo aver avviato l’impugnazione: gli eredi possono proseguire il giudizio già pendente; non acquistano per ciò solo ogni azione personale mai iniziata.
Giurisprudenza
Prosecuzione del giudizio di simulazione e morte del convenuto
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 17909, Rv. 664949-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di procedimento per la dichiarazione di simulazione del matrimonio, ove nel corso del giudizio deceda la parte convenuta, i suoi eredi possono costituirsi nel giudizio, atteso che così come l'art. 127 c.c. autorizza gli eredi della parte che abbia impugnato il matrimonio a proseguire l'azione già esperita dal "de cuius", per identica "ratio" deve intendersi autorizzato l'erede del "de cuius" convenuto nel giudizio di simulazione a resistere all'azione proposta contro di lui prima della sua morte.
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