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Codice civile

Art. 136 c.c. — Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VIII — Disposizioni penali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La norma riguarda l’ufficiale che celebra pur avendo notizia di un impedimento o divieto. La conoscenza richiesta dal testo è un presupposto specifico: non può essere sostituita dalla sola scoperta successiva di un ostacolo. Il regime sanzionatorio va tenuto distinto dai rimedi sul matrimonio, che dipendono dall’impedimento e dalle disposizioni applicabili.

L’illecito punito originariamente con la sola ammenda è depenalizzato ai sensi della L. 689/1981. Il coordinamento degli importi del 1942, aumentati per quaranta dall’articolo 3 L. 603/1961 e ancora per cinque dagli articoli 113-114 L. 689/1981, con l’articolo 51 D.Lgs. 213/1998, porta a una sanzione amministrativa da 51 a 309 euro. Questo è un coordinamento normativo originale LEXMAAT, non una massima: il testo legislativo letterale in lire è conservato e non rappresenta l’importo attuale da applicare. La somma concretamente dovuta richiede la disciplina del procedimento e dei relativi presupposti; non coincide necessariamente con uno dei due estremi.

Esempio pratico

L’ufficiale riceve prima della celebrazione prova di un impedimento e celebra comunque: il controllo riguarda anche tale conoscenza, oltre all’esistenza e all’efficacia dell’impedimento.

Note

Coordinamento normativo originale LEXMAAT, non giurisprudenziale. Artt. 32, 38, 113 e 114 L. 689/1981; art. 51 D.Lgs. 213/1998; tasso BCE. Calcolo documentato: lire 500-3.000 × 200 = lire 100.000-600.000; divisione per 1.936.27 ed eliminazione dei decimali: euro 51-309. Base del 1942; art. 3 L. 603/1961.

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