Codice civile
Art. 135 c.c. — Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VIII — Disposizioni penali
Testo dell'articolo
È punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Risponde l’ufficiale che procede alla pubblicazione senza la richiesta prescritta. Il richiamo all’articolo 97, abrogato, non rimette in vigore l’elenco documentale storico né permette di sanzionare l’assenza di un documento non più richiesto. Per la fattispecie documentale occorre individuare l’obbligo oggi effettivamente applicabile, rispettando legalità e tipicità dell’illecito.
L’illecito punito originariamente con la sola ammenda è depenalizzato ai sensi della L. 689/1981. Il coordinamento degli importi del 1942, aumentati per quaranta dall’articolo 3 L. 603/1961 e ancora per cinque dagli articoli 113-114 L. 689/1981, con l’articolo 51 D.Lgs. 213/1998, porta a una sanzione amministrativa da 20 a 103 euro. Questo è un coordinamento normativo originale LEXMAAT, non una massima: il testo legislativo letterale in lire è conservato e non rappresenta l’importo attuale da applicare. La somma concretamente dovuta richiede la disciplina del procedimento e dei relativi presupposti; non coincide necessariamente con uno dei due estremi.
Esempio pratico
Se manca una richiesta necessaria, la fattispecie può essere contestata all’ufficiale. Se manca invece un documento previsto soltanto dall’abrogato articolo 97, il rinvio storico non basta a fondare una sanzione.
Note
Coordinamento normativo originale LEXMAAT, non giurisprudenziale. Artt. 32, 38, 113 e 114 L. 689/1981; art. 51 D.Lgs. 213/1998; tasso BCE. Calcolo documentato: lire 200-1.000 × 200 = lire 40.000-200.000; divisione per 1.936.27 ed eliminazione dei decimali: euro 20-103. Base del 1942; art. 3 L. 603/1961. Il rinvio all’articolo 97 non supera la sua abrogazione; tipicità della fattispecie documentale da verificare nel caso.