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Codice civile

Art. 137 c.c. — Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VIII — Disposizioni penali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Sono considerate la celebrazione da parte di un ufficiale incompetente e quella senza i testimoni richiesti. L’incompetenza deve essere valutata alla luce di deleghe e forme consentite; la mancanza dei testimoni secondo la particolare forma di celebrazione. Ordinariamente i testimoni sono due, mentre l’articolo 110 ne richiede quattro. Le conseguenze sul matrimonio non si deducono dalla sola disposizione sanzionatoria.

L’illecito punito originariamente con la sola ammenda è depenalizzato ai sensi della L. 689/1981. Il coordinamento degli importi del 1942, aumentati per quaranta dall’articolo 3 L. 603/1961 e ancora per cinque dagli articoli 113-114 L. 689/1981, con l’articolo 51 D.Lgs. 213/1998, porta a una sanzione amministrativa da 30 a 206 euro. Questo è un coordinamento normativo originale LEXMAAT, non una massima: il testo legislativo letterale in lire è conservato e non rappresenta l’importo attuale da applicare. La somma concretamente dovuta richiede la disciplina del procedimento e dei relativi presupposti; non coincide necessariamente con uno dei due estremi.

Esempio pratico

La celebrazione fuori dalla casa comunale nel caso dell’articolo 110 avviene senza i quattro testimoni prescritti: la contestazione amministrativa e la valutazione della validità restano questioni distinte.

Note

Coordinamento normativo originale LEXMAAT, non giurisprudenziale. Artt. 32, 38, 113 e 114 L. 689/1981; art. 51 D.Lgs. 213/1998; tasso BCE. Calcolo documentato: lire 300-2.000 × 200 = lire 60.000-400.000; divisione per 1.936.27 ed eliminazione dei decimali: euro 30-206. Base del 1942; art. 3 L. 603/1961.

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