Codice civile
Art. 159 c.c. — Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se gli sposi non scelgono validamente un regime diverso, si applica la comunione legale. Questa non comprende indistintamente tutti i beni: gli articoli 177–179 distinguono acquisti comuni, beni personali e comunione de residuo. La separazione dei beni è un regime patrimoniale e non è una separazione personale.
Esempio pratico
Gli sposi non dichiarano la separazione dei beni e non stipulano altre convenzioni. Si applica la comunione legale, ma un bene ereditato da uno resta personale salvo la specifica previsione di legge.
Giurisprudenza
Riconciliazione e ripristino della comunione
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1256, Rv. 673891-01 · Principio ufficiale della Cassazione — estratto dichiarato
Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente alla loro separazione giudiziale o consensuale, è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti, con l'effetto di ripristinare automaticamente il regime di comunione originariamente adottato, salvo diversa convenzione matrimoniale
Fonte →
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.