Codice civile
Art. 158 c.c. — Separazione consensuale
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo V — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Testo dell'articolo
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La separazione consensuale nel percorso giudiziale produce effetti con l’omologazione. L’accordo privato, da solo, non basta. Il secondo comma è stato abrogato: il controllo sulle condizioni dei figli resta nella disciplina processuale e sostanziale attuale. Le procedure speciali di negoziazione assistita e davanti all’ufficiale dello stato civile hanno presupposti e formalità proprie; non sono semplici accordi privati.
Esempio pratico
I coniugi firmano in casa un accordo e smettono di convivere: questo non equivale da solo alla separazione consensuale omologata. Presentano la domanda seguendo il procedimento previsto.
Giurisprudenza
Verbale omologato e titolo esecutivo
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 34848, Rv. 677077-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di separazione personale dei coniugi, il verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nella domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale).
Fonte →Autonomia patrimoniale e tutela dei figli
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 2546, Rv. 673943-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In sede di separazione consensuale, i coniugi possono liberamente regolare, con piena autonomia contrattuale, i loro rapporti economico-patrimoniali e, in vista della futura divisione, prevedere una ripartizione dei beni immobili in comunione legale anche per quote diseguali, senza per ciò incorrere in alcuna nullità, purché, sotto tale profilo, l'accordo di separazione non intacchi gli obblighi di legge riguardanti la prole.
Fonte →
Note
D.Lgs. 149/2022, articolo 1, comma 2, lettera b): secondo comma abrogato. Restano la norma sull’omologazione e il coordinamento con le procedure speciali previste dal D.L. 132/2014. Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.