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Codice civile

Art. 178 c.c. — Beni destinati all'esercizio di impresa 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per l’impresa di un solo coniuge costituita dopo il matrimonio e per gli incrementi di quella precedente opera la comunione de residuo. Conta ciò che esiste quando il regime si scioglie. Le Sezioni Unite qualificano il diritto dell’altro coniuge, nella fattispecie considerata, come credito sul valore netto dell’azienda, non come metà automatica della proprietà aziendale.

Esempio pratico

Un coniuge costituisce e gestisce da solo un’impresa dopo le nozze. Alla cessazione del regime si valuta il complesso aziendale e il credito spettante all’altro sulle risultanze nette.

Giurisprudenza

  • Impresa individuale: credito sul valore netto

    Corte di cassazione, sez. Sezioni Unite, sentenza n. 15889, Rv. 665030-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione "de residuo", al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

    Fonte →
  • Credito de residuo senza privilegio

    Corte di cassazione, sez. Sezioni Unite, sentenza n. 15889, Rv. 665030-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione "de residuo" sui beni destinati all'esercizio dell'impresa dell'altro coniuge, non ha carattere privilegiato, non essendo tale credito annoverato tra le ipotesi tassative indicate dall'art. 2741 c.c., senza che possa ritenersi applicabile la causa di prelazione di cui all'art. 189, comma 2 c.c., riferendosi tale norma alla garanzia offerta dai beni per i quali sia sorta una comunione reale, quindi non suscettibile di applicazione alla diversa ipotesi della comunione "de residuo" che attribuisce invece al coniuge solo un diritto di credito.

    Fonte →

Note

Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

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