Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 192 c.c. — Rimborsi e restituzioni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Ogni coniuge deve rimborsare i prelievi comuni usati per finalità diverse da quelle dell’articolo 186. La norma regola anche rimborsi per i beni dell’articolo 189 e restituzioni di somme personali impiegate nel patrimonio comune. Queste ultime vanno distinte dal finanziamento iniziale dell’acquisto comune, secondo la massima selezionata. Rimborsi e restituzioni avvengono normalmente allo scioglimento, con possibili anticipazioni giudiziali nell’interesse della famiglia.

Esempio pratico

Un coniuge preleva denaro comune per una spesa estranea alla famiglia. Alla cessazione si verifica il rimborso; se prova una necessità familiare nei casi previsti, il risultato può cambiare.

Giurisprudenza

  • Prelievi per esigenze familiari e rimborso

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 4879, Rv. 670375-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di comunione legale tra coniugi, verificatosi lo scioglimento, trova applicazione, in sede di divisione, il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c., cosicché è da escludersi il rimborso alla comunione delle somme prelevate da un coniuge dal conto corrente cointestato ove quest'ultimo dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

    Fonte →
  • Investimenti e acquisti: regimi differenti

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 20066, Rv. 668594-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, c.c., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Fattispecie in tema di acquisto di partecipazioni societarie avvenuto dopo il matrimonio).

    Fonte →

Note

Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

Articoli collegati