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Codice civile

Art. 191 c.c. — Scioglimento della comunione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La comunione termina per le cause tassativamente indicate, fra cui separazione personale, divorzio, mutamento di regime e separazione giudiziale dei beni. Per la separazione personale il secondo comma individua un momento specifico: autorizzazione a vivere separati o sottoscrizione del verbale consensuale, purché omologato. Il semplice deposito della domanda o la separazione di fatto non equivalgono automaticamente a quel momento. Per l’azienda comune è previsto uno scioglimento convenzionale nelle forme legali.

Esempio pratico

Il giudice autorizza i coniugi a vivere separati. Si individua da quel momento la cessazione del regime, distinguendola dalla successiva divisione dei beni già comuni.

Giurisprudenza

  • Cessazione del regime e disposizione della quota

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 8193, Rv. 670566-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché, fintantoché è in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all'art. 191 c.c., venendo meno le necessità funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi può cedere ad ogni titolo la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l'altro, senza che si ponga un problema di radicale invalidità dell'atto di trasferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nel decidere su una domanda di accertamento della quota di proprietà di un bene appartenente ad uno dei due coniugi, poi legalmente separati, aveva erroneamente applicato l'art. 184 c.c. sebbene la comunione legale tra i coniugi fosse già cessata al momento della compravendita).

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  • Riconciliazione e ripristino della comunione

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1256, Rv. 673891-01 · Principio ufficiale della Cassazione — estratto dichiarato

    Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente alla loro separazione giudiziale o consensuale, è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti, con l'effetto di ripristinare automaticamente il regime di comunione originariamente adottato, salvo diversa convenzione matrimoniale

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Note

Secondo comma introdotto dalla L. 6 maggio 2015, n. 55. Conservata la lettera «presidente del tribunale» e «fallimento» della riproduzione; coordinare con l’attuale rito familiare e D.Lgs. 14/2019, articolo 349, sulla terminologia concorsuale. Non sostituiti arbitrariamente i termini nella citazione normativa. Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

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