Codice civile
Art. 2002 c.c. — Documenti di legittimazione e titoli impropri
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Un documento può agevolare il riconoscimento del creditore senza incorporare il diritto come un vero titolo di credito. Il documento di legittimazione serve a identificare chi può ottenere la prestazione; il titolo improprio facilita il trasferimento del diritto evitando alcune forme della cessione ordinaria. A entrambe le categorie la norma esclude l’applicazione del titolo dedicato ai titoli di credito.
L’esclusione impedisce di attribuire automaticamente al possessore tutti gli effetti cartolari, in particolare l’autonomia del diritto acquistato. Per stabilire chi sia effettivamente creditore e quali eccezioni siano opponibili restano rilevanti il rapporto sottostante e la disciplina del documento. La denominazione scelta dalle parti non sostituisce l’esame della sua funzione.
La ricevuta o il documento che permette di ottenere una prestazione non risolve necessariamente i rapporti fra più interessati. La voce sui buoni postali esamina proprio un prodotto con una clausola di rimborso particolare: la legittimazione verso l’emittente va distinta dai rapporti sostanziali fra cointestatari ed eredi.
Esempio pratico
Una ricevuta permette di ritirare un bene depositato. Il suo possesso facilita l’identificazione del richiedente, ma non prova da solo che egli abbia acquistato la proprietà del bene con gli effetti autonomi di un titolo di credito.
Giurisprudenza
Buoni postali e rimborso al cointestatario
Corte di cassazione, sez. Sez. I, ordinanza n. 16458, 2024 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi
Per i buoni postali con pari facoltà di rimborso, la morte di un cointestatario non consente di applicare automaticamente le regole previste per i libretti di deposito. Il rimborso va valutato secondo il regime proprio dei buoni e della clausola di legittimazione.
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