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Art. 2003 c.c. — Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo II - Dei titoli al portatore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.

Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il titolo al portatore circola mediante la consegna del documento. Chi lo possiede può esercitare il diritto indicato presentandolo al debitore, senza dover esibire una serie di girate o un’intestazione nel registro dell’emittente. È la modalità cartolare di legittimazione propria di questa categoria.

La legittimazione a ottenere il pagamento non coincide sempre con la titolarità sostanziale del credito. Un possessore può trovarsi in conflitto con chi rivendica il titolo; acquistano allora rilievo le regole sull’acquisto in buona fede, sulle eccezioni e sulla liberazione del debitore. La sola detenzione non rende automaticamente proprietario esclusivo di un credito comune.

Occorre inoltre verificare che il titolo possa essere emesso e trasferito al portatore secondo le norme speciali. L’articolo 2004 limita l’emissione di titoli monetari di questa categoria. I precedenti su libretti al portatore riguardano il regime delle vicende esaminate e non costituiscono un’autorizzazione attuale a emetterli.

Esempio pratico

Due coeredi condividono un credito documentato da un titolo al portatore. Uno conserva materialmente il documento e può risultare legittimato alla riscossione, ma questa circostanza non dimostra da sola l’acquisto esclusivo della quota dell’altro.

Giurisprudenza

  • Possesso del titolo e titolarità esclusiva fra coeredi

    Corte di cassazione, sez. Sez. II, ordinanza n. 22663, 2022 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi

    Il coerede che detiene da solo un titolo al portatore non dimostra per questo di aver usucapito il diritto degli altri. La possibilità di riscuotere dalla banca attiene alla legittimazione; per il possesso esclusivo occorrono comportamenti incompatibili con la contitolarità.

    Fonte →

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