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Codice civile

Art. 2050 c.c. — Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Chi cagiona un danno nello svolgimento di un’attività pericolosa per natura o per i mezzi impiegati deve risarcirlo, salvo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo. Prima di applicare questo regime va identificata un’attività concretamente pericolosa: la mera possibilità di un incidente non rende ogni attività tale.

Il danneggiato deve dimostrare danno e collegamento causale con l’attività. L’esercente deve fornire la prova positiva delle misure idonee, che non coincide con la semplice assenza di una violazione formale o con l’affermazione di aver seguito la prassi. Le misure vanno valutate secondo il rischio e le conoscenze rilevanti nel caso.

La massima sulla giostra autoscontro considera dispositivi di sicurezza e sviluppo tecnico anche oltre una prescrizione regolamentare puntuale. La condotta imprudente di un altro soggetto può concorrere all’evento senza spezzare necessariamente il nesso. Sono quindi distinti qualificazione dell’attività, causalità, prova liberatoria e riduzione per un concorso effettivamente accertato.

Esempio pratico

Un gestore svolge un’attività ricreativa qualificata pericolosa e un partecipante si ferisce. Il gestore documenta le misure effettivamente adottate rispetto al rischio; non si limita a dire che nessun regolamento imponeva espressamente quel dispositivo di protezione.

Giurisprudenza

  • Giostra autoscontro e misure di sicurezza

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 2352, 2026, Rv. 677825-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.

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