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Codice civile

Art. 2051 c.c. — Danno cagionato da cosa in custodia 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La responsabilità grava su chi esercita un potere effettivo di governo e controllo sulla cosa. Non occorre dimostrare una colpa del custode: il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale con la cosa, che può essere anche una concausa. La proprietà è un indizio della custodia, ma la disponibilità concreta va accertata.

Il custode può liberarsi provando il caso fortuito, ossia un fattore capace di escludere il collegamento causale rilevante. La sola prova di una manutenzione diligente non equivale alla prova del fortuito. La condotta della vittima può concorrere al danno o risultarne la causa esclusiva; la sua incidenza va valutata in concreto e non desunta automaticamente dall’esistenza di un pericolo visibile.

Il precedente ufficiale sull’incendio a catena distingue la dimostrazione del ruolo causale del bene dall’individuazione della causa iniziale del fuoco. Accertato il contributo della cosa all’incendio, l’incertezza residua non sostituisce la prova liberatoria del custode. Il principio riguarda questa dinamica e non dispensa l’attore dalla prova iniziale della causalità.

Esempio pratico

Un’auto parcheggiata prende fuoco e alimenta l’incendio che danneggia il veicolo vicino. Il danneggiato prova il contributo causale dell’auto; il custode deve documentare il fortuito, senza limitarsi a dichiarare che l’origine del fuoco è sconosciuta.

Giurisprudenza

  • Incendio a catena e contributo causale della cosa

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 16177, 2026, Rv. 678369-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Nell’incendio a catena è sufficiente accertare secondo il criterio del più probabile che non che il bene custodito abbia contribuito alla propagazione. Accertato questo ruolo, il custode deve provare il fortuito; la causa rimasta ignota dello sviluppo del fuoco non costituisce, da sola, prova liberatoria.

    Fonte →

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