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Codice civile

Art. 2053 c.c. — Rovina di edificio 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il proprietario risponde dei danni provocati dalla rovina dell’edificio o di un’altra costruzione. La rovina può riguardare anche il distacco di una parte, senza necessità del crollo dell’intero fabbricato. Il danneggiato deve provare l’evento, il danno e il collegamento causale.

La prova liberatoria consiste nel dimostrare che la rovina non dipende né da difetto di manutenzione né da vizio di costruzione. Affermare di ignorare il difetto o di avere affidato i lavori ad altri non soddisfa, di per sé, questo onere. Vanno distinti i rapporti verso la vittima e gli eventuali diritti di rivalsa contro il soggetto responsabile del vizio.

Il proprietario può essere diverso dal custode. La rielaborazione da Brocardi sul concorso degli articoli 2051 e 2053 mostra che l’accertamento della responsabilità del custode non impedisce una responsabilità del proprietario per la stessa rovina, con solidarietà quando ricorrono i presupposti dell’articolo 2055. Non significa che ogni danno verificatosi dentro un immobile sia un danno da rovina.

Esempio pratico

Una parte del cornicione cade su una vettura. Il proprietario deve dimostrare l’estraneità della caduta a difetti di manutenzione e costruzione; la vittima può valutare anche la posizione di un diverso custode che abbia contribuito allo stesso danno.

Giurisprudenza

  • Concorso fra custode e proprietario

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 30701, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La responsabilità del custode per la cosa non esclude quella del proprietario per la rovina della costruzione. Se entrambe le posizioni concorrono al medesimo danno possono operare con solidarietà.

    Fonte →

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