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Codice civile

Art. 2101 c.c. — Tariffe di cottimo 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento.

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.

L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La tariffa di cottimo collega il compenso alla quantità o al risultato di una lavorazione. La disposizione esige che il lavoratore conosca in anticipo gli elementi della tariffa, la lavorazione e il compenso unitario, e che riceva i dati su quantità e tempi effettivi.

Una tariffa stabilizzata può essere cambiata soltanto quando mutano le condizioni di esecuzione, e nella misura collegata a tale mutamento. La verifica del compenso richiede dati controllabili, anche per confrontare produttività richiesta e retribuzione.

I rinvii alle norme corporative non ripristinano quel sistema. La tariffa concreta, la contrattazione applicabile e il minimo costituzionale vanno verificati insieme; il testo non permette tagli unilaterali per un semplice obiettivo di risparmio.

Esempio pratico

Una fabbrica introduce un macchinario che dimezza il tempo per pezzo: comunica prima la nuova tariffa e i dati di produzione, motivando la variazione con il diverso processo.

Giurisprudenza

  • Adeguatezza del cottimo misto

    Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12512, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per il cottimo misto il giudice confronta l’intera retribuzione, parte fissa e variabile, con quantità e qualità del lavoro, verificando anche ritmi normali e cambiamenti nelle condizioni tecniche dei periodi esaminati.

    Fonte →

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