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Art. 2107 c.c. — Orario di lavoro 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La disposizione rinvia i limiti giornalieri e settimanali dell’orario alle leggi speciali. La disciplina corrente richiede il coordinamento con il d.lgs. n. 66/2003 e con le regole collettive pertinenti.

Per misurare l’orario occorre distinguere prestazione, disponibilità richiesta, pause e riposi secondo le definizioni applicabili. Il limite medio settimanale comprende anche lo straordinario, nei periodi di riferimento previsti dalla legge.

Il vecchio rinvio corporativo non stabilisce da solo una soglia attuale; settori, deroghe consentite e condizioni concrete possono cambiare la verifica. L’orario eccedente va poi trattato secondo l’articolo 2108.

Esempio pratico

Un addetto resta in sede a disposizione durante un turno: la sua presenza si qualifica con le regole dell’orario, e si controllano anche riposi e limite medio settimanale.

Giurisprudenza

  • Disponibilità nel tempo di lavoro

    Corte di cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 14843, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per qualificare l’orario occorre considerare, oltre all’attività materiale, la presenza e la disponibilità imposte al dipendente secondo la definizione del d.lgs. n. 66/2003.

    Fonte →

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