Codice civile
Art. 2117 c.c. — Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro
Testo dell'articolo
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
I fondi speciali istituiti dall’imprenditore per previdenza o assistenza hanno una destinazione vincolata, anche quando i dipendenti non abbiano contribuito. La disposizione separa tali risorse dalla libera disponibilità per altri scopi.
I creditori del datore e del lavoratore non possono eseguire sui fondi nei termini della norma. Natura giuridica, patrimonio, regolamento e rapporto con forme pensionistiche complementari richiedono esame dell’atto costitutivo e della disciplina speciale.
La denominazione “fondo” non prova da sola l’esistenza di un patrimonio protetto. Non si estende la regola a qualunque semplice accantonamento contabile privo dei presupposti.
Esempio pratico
Una società istituisce un fondo assistenziale con risorse vincolate: un creditore commerciale non può trattarle come liquidità aziendale ordinaria.
Giurisprudenza
Soggettività del fondo speciale
Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 15821, 2025, Rv. 675625-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Un fondo previdenziale privo di personalità giuridica può essere un centro autonomo di rapporti quale associazione non riconosciuta; se distinto dal datore, deve essere chiamato nel giudizio che lo riguarda.
Fonte →