Codice civile
Art. 2124 c.c. — Certificato di lavoro
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro
Testo dell'articolo
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Alla cessazione, quando non vi sia un libretto di lavoro obbligatorio, il lavoratore può ottenere un certificato che indichi periodo di impiego e mansioni esercitate, quale che sia la causa della fine del rapporto.
Il documento serve a rappresentare fatti occupazionali verificabili e si affianca oggi alle comunicazioni e registrazioni disciplinate dalla normativa speciale. La sua compilazione deve essere accurata.
Il riferimento al libretto riflette un assetto storico e non può essere assunto come procedura documentale attuale. Il certificato non è una valutazione discrezionale del merito del dipendente.
Esempio pratico
Dopo la cessazione di un impiego triennale, il datore rilascia un’attestazione delle date e delle mansioni effettivamente svolte.
Giurisprudenza
Certificato e libretto nel regime storico
Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 2627, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel sistema del libretto di lavoro esaminato, il certificato svolgeva una funzione documentale equivalente; la consegna del libretto al termine del rapporto escludeva l’obbligo di rilasciare anche il certificato.
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