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Art. 2127 c.c. — Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il datore non può affidare lavorazioni a cottimo a un proprio dipendente perché questi assuma e paghi direttamente altri prestatori. La norma impedisce che l’intermediario interno nasconda il vero utilizzatore della prestazione.

Nella ricostruzione dei rapporti contano chi organizza, dirige e beneficia del lavoro, chi paga e quali patti siano stati conclusi. Le regole attuali su appalto e somministrazione possono concorrere.

Il divieto riguarda lo schema specifico di interposizione nel cottimo, non ogni collaborazione tra dipendenti. Le conseguenze sul rapporto richiedono la normativa applicabile ai fatti.

Esempio pratico

Un capo reparto riceve cento pezzi a cottimo e arruola due colleghi pagandoli personalmente per produrli: l’impresa non può schermarsi dietro quel pagamento.

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