Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2126 c.c. — Prestazione di fatto con violazione di legge 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se un contratto di lavoro nullo o annullato è stato eseguito, la nullità di regola non travolge gli effetti del periodo lavorato. L’eccezione riguarda l’illiceità dell’oggetto o della causa.

Il lavoratore conserva la retribuzione per l’attività prestata in violazione di norme poste a sua tutela. Occorre dimostrare lo svolgimento effettivo e qualificare il rapporto; nei rapporti pubblici valgono anche i vincoli costituzionali sull’accesso.

Il pagamento del lavoro svolto non equivale alla costituzione automatica di un contratto valido per il futuro. L’articolo non si estende senza verifica a rapporti autonomi o a prestazioni mai eseguite.

Esempio pratico

Un ente utilizza di fatto un addetto in rapporto subordinato con contratto invalido: il lavoro reso può essere retribuito, senza automatica stabilizzazione del posto.

Giurisprudenza

  • Lavoro di fatto nel pubblico impiego

    Corte di cassazione, sez. L, sentenza n. 15364, 2023, Rv. 667799-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’assenza della copertura finanziaria rende inefficaci atti di spesa, ma il lavoro subordinato effettivamente svolto in un rapporto invalido deve comunque essere retribuito.

    Fonte →

Articoli collegati