Codice civile
Art. 2126 c.c. — Prestazione di fatto con violazione di legge
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro
Testo dell'articolo
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se un contratto di lavoro nullo o annullato è stato eseguito, la nullità di regola non travolge gli effetti del periodo lavorato. L’eccezione riguarda l’illiceità dell’oggetto o della causa.
Il lavoratore conserva la retribuzione per l’attività prestata in violazione di norme poste a sua tutela. Occorre dimostrare lo svolgimento effettivo e qualificare il rapporto; nei rapporti pubblici valgono anche i vincoli costituzionali sull’accesso.
Il pagamento del lavoro svolto non equivale alla costituzione automatica di un contratto valido per il futuro. L’articolo non si estende senza verifica a rapporti autonomi o a prestazioni mai eseguite.
Esempio pratico
Un ente utilizza di fatto un addetto in rapporto subordinato con contratto invalido: il lavoro reso può essere retribuito, senza automatica stabilizzazione del posto.
Giurisprudenza
Lavoro di fatto nel pubblico impiego
Corte di cassazione, sez. L, sentenza n. 15364, 2023, Rv. 667799-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’assenza della copertura finanziaria rende inefficaci atti di spesa, ma il lavoro subordinato effettivamente svolto in un rapporto invalido deve comunque essere retribuito.
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