Codice civile
Art. 217 c.c. — Amministrazione e godimento dei beni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Testo dell'articolo
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo .
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato .
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio , sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati .
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti .
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Ogni coniuge amministra i propri beni. Se ne affida la gestione all’altro con obbligo di rendiconto, si applicano le regole del mandato. Senza tale obbligo, per la gestione con procura sono dovuti i frutti ancora esistenti, secondo la norma. Chi agisce contro l’opposizione del proprietario risponde dei danni e dei frutti non percepiti.
Esempio pratico
La moglie conferisce al marito una procura per locare un immobile con obbligo di rendiconto: il marito deve giustificare incassi e spese secondo il mandato.