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Codice civile

Art. 217 c.c. — Amministrazione e godimento dei beni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo .

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato .

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio , sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati .

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti .

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Ogni coniuge amministra i propri beni. Se ne affida la gestione all’altro con obbligo di rendiconto, si applicano le regole del mandato. Senza tale obbligo, per la gestione con procura sono dovuti i frutti ancora esistenti, secondo la norma. Chi agisce contro l’opposizione del proprietario risponde dei danni e dei frutti non percepiti.

Esempio pratico

La moglie conferisce al marito una procura per locare un immobile con obbligo di rendiconto: il marito deve giustificare incassi e spese secondo il mandato.

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