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Art. 2176 c.c. — Reintegrazione del bestiame conferito 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora, durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Una moria rilevante può compromettere una soccida semplice pattuita per almeno tre anni.

Se nella prima metà del rapporto perisce senza colpa del soccidario la maggior parte dei capi iniziali, questi può chiedere reintegrazione equivalente; in difetto può recedere.

Le soglie temporali e quantitative e la comparabilità intrinseca degli animali sono presupposti cumulativi da provare.

Esempio pratico

Nel primo anno di una soccida triennale muoiono 12 dei 20 capi per causa non imputabile: il soccidario chiede capi sostitutivi equivalenti.

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