Codice civile
Art. 2225 c.c. — Corrispettivo
Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'incarico è oneroso ma il corrispettivo non è concordato o manca prova dell'accordo.
Se non risulta determinabile dalle fonti applicabili, il giudice stabilisce il prezzo considerando risultato e lavoro normalmente necessario.
La mancanza di prezzo pattuito non rende l'opera gratuita. Il rinvio alle tariffe va coordinato con la loro abolizione per le professioni regolamentate e con le discipline dei parametri.
Esempio pratico
Il cliente commissiona una riparazione senza concordarne il costo: in lite il giudice valuta lavoro necessario e risultato, anziché rigettare automaticamente il credito.
Giurisprudenza
Determinazione giudiziale del prezzo
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 8500, 2026, Rv. 677501-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
L’assenza di un accordo provato sul prezzo non impone il rigetto della domanda: il giudice può determinare il corrispettivo e riconoscere un importo inferiore a quello richiesto senza una domanda subordinata espressa.
Fonte →