Codice civile
Art. 2242 c.c. — Vitto, alloggio e assistenza
Libro V - Del lavoro · Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti; Capo II - Del lavoro domestico
Testo dell'articolo
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il lavoratore domestico è ammesso alla convivenza nella famiglia del datore.
Oltre al denaro gli spettano vitto e alloggio e, per infermità brevi, cura e assistenza medica. Previdenza e assistenza seguono le leggi che fissano contribuzione e modalità.
La convivenza è presupposto delle prestazioni in natura della prima parte. Quantificazione, malattia e copertura previdenziale richiedono le fonti speciali e contrattuali applicabili.
Esempio pratico
Una collaboratrice convivente riceve retribuzione, pasti e alloggio: questi ultimi non sostituiscono indistintamente tutti gli obblighi del datore.
Note
La lettera del codice va coordinata con legge n. 339/1958 entro il suo ambito e contratto collettivo se applicabile; nessun trattamento collettivo attuale è qui certificato.