Codice civile
Art. 2253 c.c. — Conferimenti
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci
Testo dell'articolo
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Ogni socio deve eseguire l'apporto promesso nel contratto, che può consistere in beni, denaro o prestazioni ammesse dal tipo.
Se l'entità degli apporti non è determinata, si presume un obbligo uguale per ciascun socio di conferire quanto necessario all'oggetto sociale.
Non si presume una somma arbitraria senza collegamento al progetto comune. Conferimento, finanziamento e prestazione a titolo diverso richiedono qualificazione distinta; restano i diritti dei creditori sul negozio di apporto.
Esempio pratico
Tre soci non indicano l'importo dei conferimenti: ricostruiscono quanto occorre al progetto e la ripartizione paritaria presunta.
Giurisprudenza
Revocatoria del conferimento
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 10929, 2025, Rv. 674657-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il conferimento di beni in società può essere oggetto di revocatoria: l’azione sulla singola attribuzione non coincide con l’invalidità del contratto societario e non è esclusa dalla separazione dei patrimoni.
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