Codice civile
Art. 2274 c.c. — Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società
Testo dell'articolo
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Si è verificato lo scioglimento e la liquidazione non è ancora organizzata. Il patrimonio deve essere protetto durante il passaggio dalla gestione ordinaria alla liquidazione: il potere residuo ha una funzione di conservazione.
Gli amministratori conservano un potere limitato agli affari urgenti fino ai provvedimenti necessari per liquidare. L’operazione deve essere urgente e giustificabile rispetto a beni, creditori e attività da liquidare, con documentazione del rischio evitato.
La fase transitoria non autorizza una normale espansione dell'attività. L'urgenza va riferita alla conservazione e tutela del patrimonio. L’amministratore non può usare la fase transitoria per avviare liberamente nuovi affari, né presumere che ogni atto conveniente sia anche urgente.
Esempio pratico
Dopo lo scioglimento serve riparare subito una perdita che danneggia il magazzino: l'amministratore interviene in attesa del liquidatore.
Giurisprudenza
Continuità della rappresentanza
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 10027, 1997 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Dopo lo scioglimento chi rappresentava la società mantiene la rappresentanza fino alla nomina dei liquidatori, nel quadro della fase transitoria.
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