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Codice civile

Art. 2355-bis c.c. — Limiti alla circolazione delle azioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell' alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Lo statuto impone limiti alla cessione delle azioni.

Può prevedere condizioni o un divieto fino a cinque anni; il mero gradimento richiede acquisto obbligatorio o recesso nei presupposti indicati.

Prelazione, gradimento e blocco non sono equivalenti. Anche i trasferimenti per morte richiedono il coordinamento prescritto; i limiti devono risultare dal titolo.

Esempio pratico

Una clausola rimette la vendita al gradimento dei soci: si controlla che esista la tutela di uscita richiesta per evitarne l’inefficacia.

Giurisprudenza

  • Prelazione e interesse leso

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 12797, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La prelazione statutaria è descritta come opponibile anche al terzo; chi domanda tutela deve provare anche la lesione dell’interesse ad acquistare.

    Fonte →

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