Codice civile
Art. 2370 c.c. — Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea
Testo dell'articolo
Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.
Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.
Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Si deve individuare chi può intervenire e votare in assemblea. Il diritto di presenza dipende dalla legittimazione al voto nel regime della partecipazione, non dalla sola disponibilità economica del titolo.
Interviene chi ha il voto; deposito, conti accentrati, mezzi di comunicazione e voto elettronico seguono statuto e norme speciali. Si controllano documenti e comunicazioni richiesti, data rilevante e modalità statutarie, soprattutto per azioni in gestione accentrata e assemblee a distanza.
Proprietà economica e legittimazione assembleare possono differire. La partecipazione a distanza deve rispettare identificazione e condizioni applicabili. L’identificazione deve consentire partecipazione effettiva. Non si possono imporre liberamente adempimenti ulteriori che ostacolino diritti riconosciuti dalla legge o dal titolo.
Esempio pratico
L’usufruttuario legittimato si collega con il mezzo statutario dopo la verifica del suo diritto di voto.