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Codice civile

Art. 2373 c.c. — Conflitto d'interessi 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Un votante ha interesse incompatibile con quello sociale. La delibera può essere contestata quando l’interesse confliggente si traduce in voto decisivo capace di danneggiare la società.

L’impugnazione richiede voto determinante e potenziale danno; amministratori e consiglieri di gestione hanno gli specifici divieti di voto indicati. Occorre valutare interesse perseguito, incidenza del voto sul risultato e potenziale danno; l’esclusione del voto contestato serve alla prova di resistenza.

Il semplice interesse personale non basta. Si verificano conflitto concreto, prova di resistenza e dannosità della scelta. Un vantaggio individuale compatibile con l’interesse sociale non integra automaticamente il conflitto. I divieti specifici per gli amministratori restano autonomi dalla regola generale.

Esempio pratico

Il socio vota un contratto a proprio favore: l’impugnante prova che quel voto abbia deciso l’esito e il possibile pregiudizio sociale.

Giurisprudenza

  • Conflitto, voto e danno

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 9492, 2026, Rv. 678186-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Nel caso della SRL la massima richiede prova congiunta del conflitto del socio, della decisività del voto e della dannosità della decisione.

    Fonte →

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