Codice civile
Art. 2374 c.c. — Rinvio dell'assemblea
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea
Testo dell'articolo
I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La minoranza presente ritiene di non avere informazioni sufficienti sull’oggetto. Il rinvio tutela una minoranza effettivamente presente quando l’informazione disponibile non consente di decidere consapevolmente sull’argomento.
Chi riunisce un terzo del capitale rappresentato può chiedere rinvio per non oltre cinque giorni, una sola volta sullo stesso oggetto. Si documentano capitale rappresentato dai richiedenti, carenza informativa e oggetto interessato, mantenendo il limite temporale e quello della sola richiesta ammessa.
Il denominatore è il capitale presente, non l’intero capitale sociale. La domanda deve riguardare l’informazione per decidere. Non è una facoltà di blocco indefinito dell’assemblea. Il termine e il denominatore corretti impediscono di attribuire il potere a una minoranza priva della soglia.
Esempio pratico
I soci con un terzo delle azioni presenti chiedono tempo per esaminare i documenti prima del voto.
Giurisprudenza
Rinvio e abuso
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 29792, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il diritto di differimento non richiede un deficit informativo oggettivamente accertato, ma incontra il limite esterno dell’abuso per finalità incoerenti.
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